Il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 ed, in particolare, il
disposto dell’art. 8 comma 10-bis, ha aggiunto al Documento Unico di Regolarità
Contributiva quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera
relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Pertanto, il successivo D.M.
n. 143 del 25.06.2021 ha disposto che, a far data dal 1° novembre 2021,
tutti i cantieri pubblici e privati di valore pari o superiore a 70 mila euro,
ai fini della regolarità, hanno l’onere di presentare il riferito DURC di
congruità, condizionato al controllo della corrispondenza tra la manodopera
impiegata nel cantiere e la Tabella di verifica in allegato all’Accordo tra le
Parti Sociali del 10.09.2020.
Tale obbligo non sostituisce quello di richiedere il
tradizionale DURC, che è mirato a dimostrare la regolarità dei pagamenti in
favore dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile, bensì aggiunge in capo alle
imprese un ulteriore onere del tutto innovativo, teso a dimostrare la
regolarità dell’incidenza di manodopera in relazione agli interventi da
eseguire.
Nel calcolo della congruità rientrano tutte le imprese che, a
vario titolo, saranno impegnate nel cantiere, ovvero tutte le imprese che
svolgono attività affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività
resa dall’impresa affidataria dei lavori.
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 143 del 25.06.2021,
l’impresa, per poter richiedere il DURC di congruità, dovrà presentare la
domanda presso la Cassa Edile del proprio territorio. A fare la richiesta può
essere: l’impresa che ha preso in carico l’esecuzione delle opere, un soggetto
delegato dalla stessa impresa, oppure anche lo stesso committente che ha
affidato i lavori.
Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza
della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o
dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di
avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo
finale dei lavori.
Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza
della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale
da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta
l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Per le imprese e per i committenti pubblici e privati è disponibile
la piattaforma CNCE - EDILCONNECT che il sistema nazionale edile CNCE mette a
disposizione di imprese per compiere tutte le attività necessarie per lo
svolgimento della verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del
cantiere fino alla richiesta di rilascio del certificato di congruità, guidando
l’impresa nel seguire le normative previste in ogni territorio nazionale.
A tal proposito, la Cassa Edile è tenuta a rilasciare i
codici (CUC e Codice di Autorizzazione) necessari per la richiesta di
attestazione sia alle imprese che ai committenti pubblici e/o privati.
Ai fini della corretta esecuzione della procedura di
richiesta ed eventuale rilascio del DURC di Congruità, il sistema CNCE –
EDILCONNECT provvede all’invio, il giorno 3 di ogni mese, di un riepilogo alle
imprese affidatarie degli appalti inseriti nel sistema e oggetto di congruità,
contenente tutte le informazioni relative allo stato dell’appalto, ai cantieri
conclusi per i quali non sia richiesta l’attestazione e ai dati relativi al
contatore di congruità.
Se dalle verifiche risultasse che tutti i valori sono stati
rispettati, il DURC di congruità è rilasciato in un tempo massimo di 10 giorni.
Nel caso in cui invece si riscontrassero incongruità nei dati, la Cassa Edile
competente avvierà un meccanismo di regolarizzazione da completarsi nel termine
di 15 giorni a far data dalla ricezione dell’invito a regolarizzare. In
mancanza, l’impresa affidataria sarà iscritta nella Banca nazionale imprese
irregolari (BNI).