A partire dal 1 ottobre 2015 in caso di cassa integrazione ordinaria, coincidente con i giorni di malattia del singolo lavoratore del medesimo cantiere , cessa la erogazione della indennità di malattia a carico della Cassa Edile per la durata della cassa integrazione stessa.

La norma è stata  introdotta dal D.lgs (attuativo del Jobs act) del 14 settembre 2015 n.148 comma 7 dell'art. 3. A tal fine, pena la sospensione della pratica,  la impresa richiedente il rimborso allegherà alla domanda , oltre a quanto gia previsto ( cedolino e certificato di malattia),  anche copia della do

Di seguito anche la parte della circolare n.197 del 02/12/2015 che  regolamenta la fattispecie.

1.8 CIG e malattia

L’art. 3, comma 7 della riforma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla  malattia.

In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi si ritiene di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall’Istituto e che di seguito si riporta.

Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali:
l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:
se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;

qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare  dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.


Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.

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